Agevolazioni fiscali per edilizia libera

Data di pubblicazione:
30 Aprile 2021
Agevolazioni fiscali per edilizia libera

L’Agenzia  delle  Entrate,  tra  i  documenti  indispensabili  all’ottenimento  di  tutte  le  detrazioni  fiscali  in  materia  edilizia,  chiede    anche  le  necessarie abilitazioni amministrative.

Queste, previste  dalla  legislazione  vigente,   variano  in  base  alla  tipologia  di  lavori  da  realizzare  sugli immobili. A seconda dell’intervento, bisognerà presentare allo Sportello Unico dell’Edilizia: 
• Permesso di costruire; 
• SCIA alternativa al permesso di costruire; 
• SCIA; 
• CILA. 

Si avvisa che qualora la pratica interessi piu' procedimenti (es. edilizio, paesaggistico, strutturale, ecc.), questi dovranno essere singolarmente attivati sul portale Suap al momento della generazione della pratica.  La mancata attivazione, potrà comportare il rigetto della pratica presentata.

La ricevuta telematica di invio della pratica, costituirà attestazione di protocollo comunale, restando comunque obbligatoria la presentazione all’Ufficio Edilizia Privata, di un copia cartacea degli elaborati progettuali inviati tramite il portale.

Non sono più accettate pratiche in modalità esclusivamente cartacea o inviate genericamente con PEC

Per tutte le istanze è sempre obbligatorio allegare la documentazione fotografica della zona di intervento e produrre una copia cartacea di cortesia della documentazione tecica progettuale (la cui consegna dovrà essere concordata con lo scrivente Settore).

Tuttavia, tra gli interventi che possono usufruire delle detrazioni, ve ne sono alcuni che non  richiedono  alcuna  pratica  edilizia.

Sostanzialmente,  si  tratta degli  interventi  di manutenzione ordinaria e  di  quelli  rientranti  tra  quelli cosiddetti di edilizia libera (si veda l'allegato glossario opere libere) per i quali, appunto, non è richiesto alcun titolo abilitativo. 

Per dimostrare che tali interventi possono accedere alle detrazioni basterà redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà attestare la data di inizio dei lavori, la detraibilità delle opere e che per queste non è richiesta alcuna pratica edilizia. 

La  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  non  va  inviata  né  protocollata  ad alcun ufficio del Comune, ma dovrà essere,  semplicemente, conservata in  modo  da  poterla  esibire, eventualmente, all’Agenzia delle Entrate o in sede di dichiarazione dei redditi.

Si allega fac-simile della dichiarazione sotitutiva.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 22 Novembre 2023