AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - INFORMAZIONI GENERALI

Interventi soggetti ad autorizzazione, esclusioni, costi previsti

Data di pubblicazione:
27 Dicembre 2023
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - INFORMAZIONI GENERALI

L’Ufficio gestisce i procedimenti per la verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento (edilizio e non) progettato nell'ambito di zone sottoposte a vincolo paesaggistico e, in particolare, la gestione dei provvedimenti paesaggistici nel territorio comunale finalizzati al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate), accertamenti di compatibilità paesaggistica, attività di informazione all'utenza e di facilitazione della presentazione delle domande e della relativa documentazione.

 Gli interventi edilizi e non, che modificano il paesaggio in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, devono essere preceduti dall'acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica (art. 146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004).
La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

 

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L’Autorizzazione Paesaggistica, a seconda del tipo di intervento e dei vincoli ricadenti sulla zona, si distingue nei seguenti procedimenti:

  1. Autorizzazione paesaggistica iter semplificato: per interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato B del Regolamento ai sensi del DPR n. 31 del 13.02.2017
  2. Autorizzazione paesaggistica iter ordinario: presentata per tutti gli altri tipi di interventi diversi da quelli del punto 1 (da utilizzare anche per pratiche di condono edilizio e per opere ante vincolo) ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
  3. Accertamento di compatibilità paesaggistica: per sanatorie di opere realizzate in seguito all’istituzione del vincolo paesaggistico sul territorio comunale di Sona (D.M. 30.07.1974) nei casi previsti dall'art. 167 co. 4 del D.Lgs. 42/2004.

N.B. In tutti i procedimenti il Comune deve richiedere obbligatoriamente il parere della Soprintendenza.

 

INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L'art. 149 del D.Lgs n. 42/2004, con l'eccezione di cui all'Allegato A del Regolamento ai sensi del DPR n. 31 del 13.02.2017, stabilisce i casi in cui non è richiesta l'Autorizzazione Paesaggistica:

  1. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  2. per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  3. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

 

TEMPISTICHE

E' richiesto il rispetto delle tempistiche previste per i procedimenti autorizzatori e di quelli comunicati dagli uffici tecnici comunali, pena l'archiviazione dell'istanza ai sensi dalla normativa vigente in materia.

 

COSTI PREVISTI

   E’ previsto il pagamento dei diritti di segreteria. Per verificare l’importo dovuto si rimanda alla consultazione del documento “Tabelle diritti di segreteria.pdf” disponibile al seguente link: https://comune.sona.vr.it/contenuti/80230/oneri-diritti-segreteria

Tutti i pagamenti all'Ente potranno essere effettuati direttamente in fase di compilazione dell’istanza su portale "Impresainungiorno.gov.it" attraverso l’apposito applicativo oppure mediante sistema elettronico PagoPA, generando il bollettino attraverso il seguente link https://pagopa.accatre.it/sona#/sportello-cittadini selezionando "Pagamento spontaneo" e, successivamente, "Diritti di Segreteria Ufficio Tecnico".

   E’ previsto il pagamento di n.2 marche da bollo da Euro 16,00 (n.1 per Istanza ambientale e n.1 per Decreto Ambientale) da effettuarsi tramite annullamento di marche da bollo cartacee oppure tramite acquisto di marca da bollo digitale tramite il Servizio@e.bollo di Agenzia delle Entrate o altri portali abilitati.

NOTA: In caso di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica è previsto anche il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il pagamento potrà essere effettuato mediante sistema elettronico PagoPA, generando il bollettino attraverso il seguente link https://pagopa.accatre.it/sona#/sportello-cittadini  selezionando "Pagamento spontaneo" e, successivamente, "Sanzioni amministrative danno ambientale".

 

 Il Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche, fa parte del Settore Lavori Pubblici.

 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 11 Gennaio 2024