Contributo per il contrasto alla povertà educativa; Assegno di maternità; Assegno per nuclei familiari con tre minori; Contributi regionali di sostegno alle famiglie
Contributo per il contrasto alla povertà educativa
Contributi regionali di sostegno alle famiglie
La Regione del Veneto ha introdotto un programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto. La domanda può essere presentata per accedere ad una o più linee di intervento:
famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, fiscalmente a carico, di cui almeno un minorenne. E' previsto un intervento economico di € 900,00 per ogni parto trigemellare e 125,00 per ciascun figlio minorenne
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Assegno di maternità
L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98. L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Chi può fare la richiesta
Possono presentare la domanda le madri:
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo. Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.
Come si ottiene
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell’ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, all’ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l’inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Nel caso in cui l’assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).
In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.
Alla domanda occorre allegare:
Concessione e misura dell'assegno
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
L’importo dell’assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore.
In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.
Per determinare l’importo della quota differenziale (vedi punto 3) occorre sottrarre dall’importo totale dell’assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso il Settore Servizi al Cittadino:
Piazza Roma, 1 (piano terra) - 37060 - Sona - tel. +390456091245 - 218
Assegno per nuclei familiari con 3 minori
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
Requisiti per la concessione
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2014, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2015).
Decorrenza e cessazione del diritto
Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).
Misura dell'assegno
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.
Variazione della situazione familiare avveute dopo la richiesta
Se nel corso dell’anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:
Pagamento degli assegni
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.
Cumulo dei benefici
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e all’Inps.
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso il Settore Servizi al Cittadino:
Piazza Roma, 1 (piano terra) - 37060 - Sona - tel. +390456091245 - 218
Ultimo aggiornamento
Lunedi 30 Maggio 2022