AVVISO: Taglio di rami, siepi ed alberi in proprietà private in prossimità della linea ferroviaria.

Ordinanza del Sindaco n. 44 del 26.05.2023

Data di pubblicazione:
17 Ottobre 2024
AVVISO: Taglio di rami, siepi ed alberi in proprietà private in prossimità della linea ferroviaria.

Si informano i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di terreni prospicenti la linea ferroviaria ricadente nel territorio comunale di Sona,  di verificare, ai fini della sicurezza del traffico ferroviario e della pubblica incolumità, il rispetto delle distanze previste dal D.P.R. 753/1980 di alberi, rami e siepi dalla sede ferroviaria.

Cosa è necessario fare?

I soggetti sopra indicati dovranno effettuare periodicamente delle verifiche sui terreni di proprietà o in gestione, al fine rispettare le disposizioni previste dagli art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980 che si riportano di seguito:  

-       “ Art. 52 – Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di mt. 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale; tale misura, dovrà, occorrendo essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di mt. due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di mt. 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza superiore a mt. 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato… (omissis).
-      “ Art. 55 I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 mt. dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale” …(omissis).

Detti interventi, dovranno essere effettuati periodicamente, e comunque ogniqualvolta ve ne sia la necessità in maniera tale da scongiurare e prevenire eventuali situazioni di pericolo per la circolazione ferroviaria.

Si confida nell’attenzione e nella responsabilità di coloro che in qualità di proprietari o detentori a qualsiasi titolo di terreni adiacenti la linea ferroviaria sono obbligati, in ragione di una norma di legge nazionale e di un’ordinanza, al rispetto delle disposizioni dalle stesse previste, informando delle sanzioni penali ed amministrative (art. 38 e 63 del D.P.R. 753/1980) che potranno incorrere in caso di violazione delle norme, salve e non pregiudicate le azioni previste ai sensi dell’art. 650 del C.P.

 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 17 Ottobre 2024