Autocertificazione, autenticazione e legalizzazione di copie, fotografie e firme, visura anagrafica on-line

Autenticazione della firma - Autenticazione delle copie - Autenticazione di foto - Autenticazione firme elettorali - Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Autenticazione della firma per passaggio di proprietà di beni mobili - Visura anagrafica on-line

Data di pubblicazione:
26 Aprile 2019
Autocertificazione, autenticazione e legalizzazione di copie, fotografie e firme, visura anagrafica on-line

Lo sportello demografico di Sona rilascia senza prenotazione:

  • certificazioni anagrafiche e di stato civile correnti
  • autenticazioni di firma, copia e fotografia.

E’ invece necessaria la prenotazione per i seguenti servizi:

  • Carte d’identità
  • Pratiche di residenza
  • Certificazioni anagrafiche e di stato civile che richiedano ricerche d’archivio
  • Polizia mortuaria e cimiteriale
  • Atti di stato civile (denunce di nascita, morte, matrimonio, unioni civili, separazioni, divorzi, cessazioni unioni civili, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio)

    PRENOTAZIONE TELEFONICA AL N. 0456091240 telefonando dal Lunedì al Venerdì dalle 12,30 alle 13,30.

Lo sportello demografico di Lugagnano è ad accesso libero, ed eroga i seguenti servizi:

  • Carte d’identità
  • Pratiche di residenza
  • Certificazioni anagrafiche e di stato civile correnti
  • Autenticazioni di firma, copia e fotografia.

ORARI DI APERTURA UFFICI DEMOGRAFICI

Sportello di Sona (tel. 0456091270):

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

09:00–12:30

09:00–12:30

09:00–12:30

09:00–12:30

09:00–12:30

09:00–12:00

 

 

 

16:00–18:00

 

 

Sportello di Lugagnano (tel. 045514367):

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

CHIUSO

08:30–12:30

CHIUSO

08:30–12:30

08:30–12:30

08:30–12:00


Autenticazione della firma

Che cos'è

Consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati. La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all'autenticazione della firma, purché siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità legalmente valido del sottoscrittore.
Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, in tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

Come si ottiene

Per autenticare la firma occorre presentarsi personalmente muniti di un documento di riconoscimento valido. L'autentica della firma può essere effettuata anche in un Comune diverso da quello di residenza. 


Autenticazione delle copie dei documenti

Che cos'è

Consiste in un'attestazione di conformità ad un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza che questo venga depositato. Il cittadino può dichiarare la conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.

Come si ottiene

Per autenticare una copia conforme all'originale occorre portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido. L'autenticazione può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in un Comune diverso da quello di residenza.


Autenticazione / Legalizzazione di fotografie

Che cos'è

Le fotografie, presentate personalmente dall'interessato, munito di un documento di riconoscimento, sono legalizzate dalle amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali. La legalizzazione delle fotografie non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio dei documenti personali.

Come si ottiene

Per autenticare una fotografia occorre presentare allo sportello la stessa e un documento di riconoscimento valido. L'autenticazione può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in un Comune diverso da quello di residenza.


Autenticazione delle firme elettorali

Che cos'è

L’autenticazione della firma elettorale  è la possibilità – riconosciuta  dalla legge a determinati soggetti indicati in modo specifico – di poter autenticare le firme durante il procedimento elettorale, vale a dire quando i cittadini firmano: 

  • per accettare una candidatura elettorale;
  • per presentare una lista di candidati alle elezioni;
  • per sottoscrivere una proposta di legge di iniziativa popolare o una proposta di referendum nazionale regionale o locale.

La legge attribuisce la facoltà di autenticare le firme elettorali a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia.

Come si ottiene

I cittadini che firmano i documenti sopra descritti devono presentare un documento di riconoscimento valido. I soggetti abilitati ad autenticare le firme, a loro volta, possono compiere questa operazione solo se chi intende firmare esibisce il documento di riconoscimento valido.
L'autenticazione delle firme previste dalle procedure elettorali è esente da imposta di bollo e dai diritti.


Autocertificazione

Che cos'è

Dal 7 marzo 2001, con l’entrata in vigore del D.P.R. 445-2000, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui sia possibile ricorrere all'autocertificazione.

L'autocertificazione è stata estesa ai privati con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che all'art. 30 bis - lettere a) e b), ha modificato il D.P.R. 445-2000 agli artt. 2 e 71.

Pertanto nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, i gestori di pubblici servizi e i privati i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

L'autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino, il quale attesta sotto la propria responsabilità alcuni dati (generalità, residenza, titoli di studio, ecc.), senza che sia necessario presentare altri documenti. La firma del cittadino non deve essere autenticata. Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziara e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

  • luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;
  • nascita del figlio,morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
  • tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di Commercio);
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
  • vivere a carico.

COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

Ci sono pochi casi in cui non è possibile ricorrere alla autocertificazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati:

  • certificati sanitari, medici, veterinari;
  • certificati di origine, di conformità CE;
  • certificati di marchi e brevetti.

AUTOCERTIFICAZIONI PRECOMPILATE E VISURE ANAGRAFICHE

Sul portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), all’indirizzo https://www.anpr.interno.it/portale/ ogni cittadino può consultare i propri dati anagrafici ed eventualmente stampare alcune tipologie di autocertificazione precompilata (famiglia anagrafica, residenza, nascita, stato civile, cittadinanza esistenza in vita).

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti modalità:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale)
  • CIE (Carta d’identità elettronica)
  • CNS (Carta nazionale dei servizi)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Che cos'è

E' una dichiarazione che riguarda fatti, stati e qualità personali non compresi nell'elenco delle autocertificazioni che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse. Sostituisce anche l'attestazione di conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali conservati dai privati. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Le domande, comprese quelle per la partecipazione a concorsi pubblici, e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, non sono soggette all'autenticazione della sottoscrizione; basta firmarle davanti al dipendente addetto o inviarle, anche per fax, con la fotocopia del documento di identità legalmente valido. L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, comunque in grado di intendere e di volere, è raccolta dal pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona. La dichiarazione di colui che ha un impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l'identità del dichiarante.
La possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è consentita anche ai cittadini comunitari; relativamente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, è ammessa solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini, qualora vengano riscontrate delle irregolarità, verrà informato l'interessato che dovrà regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione falsa comporterà anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato. 

Come si ottiene

Per procedere con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è necessario compilare il modulo scaricabile in allegato a fondo pagina e inviarlo o presentarlo presso gli sportelli comunali debitamente sottoscritto.
Nel caso di invio è necessario accompagnare il modulo con una copia di un documento di riconoscimento valido.


Autenticazione della firma per passaggio di proprietà di beni mobili

E' possibile autenticare la firma da apporre sul certificato di proprietà dei veicoli per il passaggio di proprietà. E' necessario presentarsi allo sportello dei Servizi Demografici con i documenti di identità e codice fiscale del soggetto cedente e del nuovo proprietario, con una marca da bollo da 16,00€ e con il certificato di proprietà originale.