Matrimonio - Unione Civile

Matrimonio: Pubblicazioni, Certificati, Separazione/Divorzio e Riconciliazione - Rito civile: dove sposarsi a Sona - Unioni civili

Data di pubblicazione:
26 Aprile 2019
Matrimonio - Unione Civile

E' RICHIESTA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA AL N. TEL. 045 6091209 

Matrimonio: Pubblicazioni, Certificati, Separazione/Divorzio e Riconciliazione

Pubblicazioni di Matrimonio

Scopo della pubblicazione è quello di rendere noto a chiunque l'intenzione di due persone di contrarre matrimonio, affinchè chi abbia motivo di opporsi possa farlo, qualora sussistano impedimenti di qualsiasi natura previsti dalla legge. La richiesta di pubblicazione deve essere effettuata dagli sposi, o da persona che abbia ricevuto l'incarico, quando uno degli sposi è residente nel Comune secondo i casi sottoriportati:

  • se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso, valido agli effetti civili, devono consegnare all'ufficiale di Stato Civile la richiesta del Parroco o ministro di culto;
  • se uno o entrambi gli sposi sono stranieri devono presentare il Nulla Osta rilasciato dall'ufficio Consolare o Ambasciata del proprio Paese in Italia, munito di legalizzazione (se necessaria);
  • se gli sposi non sono maggiorenni, è necessario presentare al Comune il decreto di autorizzazione del Tribunale dei Minori.

Tutta la documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi sarà richiesta d'ufficio da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

Si consiglia vivamente alle persone che siano nate o che abbiano celebrato precedenti matrimoni/unioni civili in Comuni di grandi dimensioni, di presentare la richiesta di pubblicazioni almeno 6 mesi prima della data prevista per il matrimonio.

Infatti, i Comuni di grandi dimensioni, ai quali quest’ufficio inoltra la richiesta dei documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio (copie integrali di atti di stato civile), spesso trasmettono tali atti solo dopo alcuni mesi.

L’ufficio di stato civile del Comune di Sona s’impegna a inoltrare tempestivamente, e con la massima diligenza, la richiesta di invio della documentazione ai Comuni ove essa è depositata; tuttavia non può garantire circa i tempi di risposta dei Comuni destinatari; pertanto l’acquisizione di tali documenti potrebbe avvenire oltre il termine utile per le pubblicazioni di matrimonio. Ciò potrebbe rendere necessario lo spostamento della data del rito.

In tali casi di incolpevole ritardo nell’acquisizione dei documenti chiesti ad altri Comuni, il Comune di Sona declina qualsiasi responsabilità.

Completata l'acquisizione della documentazione gli sposi, previo appuntamento, provvederanno a rendere le dichiarazioni previste e firmare l'apposito verbale.
Successivamente l’atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale per 8 (otto) giorni consecutivi.
Se uno degli sposi è residente in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga pubblicazione all'altro Comune.
A partire dal 4° giorno successivo all'avvenuta esposizione si rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni successivi alla pubblicazione e la celebrazione può avvenire in qualsiasi Comune italiano. L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Sona; se il Comune assolve la pubblicazione per entrambi gli sposi saranno necessarie due marche da bollo da € 16,00.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio di Stato Civile di Sona - tel. +390456091209 - 254 - Orario dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30


Certificato di Matrimonio

Il certificato di matrimonio è il documento che dimostra l'avvenuto matrimonio.
Viene rilasciato indistintamente:
a) dal Comune di residenza degli sposi all'atto del Matrimonio;
b) dal Comune dove è stato contratto il Matrimonio.

Occorre fornire i seguenti dati:

  • nome e cognome della persona per cui si richiede il certificato;
  • data di nascita;
  • data di matrimonio;
  • documento di identità valido.

E' comunque possibile produrre il certificato mediante autocertificazione.
Modulo autocertificazione in allegato a fondo pagina


Separazioni e divorzi: accordo davanti all'ufficiale di stato civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all’Ufficiale di Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando i coniugi richiedenti non abbiano in comune figli minori o maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un interprete.
In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
Competente a ricevere l’accordo è il Comune:

  • in cui è stato celebrato il matrimonio;
  • in cui è avvenuta la trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all’estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero;
  • di residenza di almeno uno dei coniugi

E' necessario prenotare l'appuntamento telefonando da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 all'Ufficio di Stato Civile al n. tel. 0456091209.

Il giorno concordato l'Ufficiale di Stato Civile redige l'accordo, che dev'essere sottoscritto da tutti i comparenti.
Quindi concorda la data per un secondo appuntamento (non prima di 30 giorni) in cui i due coniugi si presentano per confermare l'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

Alla data della redazione dell'accordo deve risultare già assolto l'obbligo di pagamento del diritto fisso pari ad euro 16,00: per le modalità vedere Pagamento con pagoPA.


Riconciliazione

I coniugi possono far cessare gli effetti della separazione legale mediante un atto in cui manifestano la loro riconciliazione, da effettuarsi presso l'ufficio di Stato Civile dove è avvenuto il matrimonio o presso l'ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio di Stato Civile - tel. +390456091209 - 254 - Orario dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30


Matrimonio - Dove sposarsi con il rito civile

Celebrazione del matrimonio con rito civile

I matrimoni con rito civile vengono celebrati dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Sindaco o da suo delegato.
I luoghi adibiti allo svolgimento del matrimonio a Sona sono la Sala Consiglio (capienza max 99 persone) e la Sala Giunta (capienza max 10 persone) della nostra sede municipale, la Sala Affreschi (capienza max 46 persone) in via Roma – Sona, la Sala Civica "Antonio Carcereri" c/o l'edificio della Vecchia Canonica (capienza max 70 persone) in piazza della Vittoria, 9/D - Sona, e il Parco di Villa Trevisani-Calderara - accesso da via Roma, 21.

E' possibile sposarsi anche presso alcune ville/corti di particolare pregio del territorio.

Per informazioni circa i giorni e gli orari è necessario contattare l'Ufficio di Stato Civile del Settore Cultura e Servizi Demografici (Tel. +390456091209 - 254 - Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18-05-2021 sono stati stabiliti i costi per contrarre il matrimonio con rito civile (costi in allegato a fondo pagina).

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA (vedasi le istruzioni in allegato a fondo pagina).

Gli sposi devono presentarsi nel giorno e ora prestabiliti con due testimoni maggiorenni muniti di valido documento di identità. Se entrambi gli sposi non sono residenti a Sona occorre presentare la delega rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni. Se uno o entrambi gli sposi sono stranieri e non conoscono la lingua italiana è necessaria la presenza di un interprete.
Si ricorda che il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni, a meno che gli sposi non decidano per la separazione dei beni.


Unioni Civili

Con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 si regolamenta l’unione civile tra persone dello stesso sesso, vista come “specifica formazione sociale” e si disciplinano le convivenze.  
Si fa riferimento alla Costituzione, in modo particolare all’art. 2, relativo ai diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia come formazione sociale e all’uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sesso. L’art 3 della Costituzione richiama ancora la pari dignità sociale dei cittadini, sempre senza distinzione di sesso.
L’unione civile tra due persone maggiorenni avviene di fronte ad un ufficiale di Stato civile, alla presenza di due testimoni e registrata nei registri di Stato civile. Non sono previste, a differenza del matrimonio civile, le pubblicazioni. Gli atti dell’unione civile riportano i dati anagrafici dei nubendi e dei testimoni, la scelta del regime patrimoniale, la residenza ed eventualmente, la scelta del cognome.
La legge estende alle coppie dello stesso sesso i diritti e i doveri previsti dal matrimonio civile e prevede l’obbligo reciproco all’assistenza morale, materiale e alla coabitazione.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio di Stato Civile - tel. +390456091209 - 254 - Orario dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30