INQUINAMENTO ATMOSFERICO RIENTRO al Livello di ALLERTA 0 – Verde

Dal 25 febbraio 2023

Data di pubblicazione:
24 Febbraio 2023
INQUINAMENTO ATMOSFERICO RIENTRO al Livello di ALLERTA 0 – Verde

Si informa che con nota pervenuta via mail in data odierna, l’Arpav ha comunicato il rientro al livello di allerta 0 verde per il PM10 nel Comune di Sona a partire da SABATO 25 febbraio 2023.  

Pertanto in base a quanto stabilito dall’ordinanza N. 76 del 04 ottobre 2022 a decorrere da SABATO 25 febbraio 2023, vengono ristabiliti i seguenti divieti di circolazione dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:
- veicoli alimentati a benzina categorie M (privati): EURO 0, EURO 1;
- veicoli alimentati a benzina categoria N (commerciali): EURO 0, EURO 1;
- veicoli alimentati a diesel categoria M (privati): EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- veicoli alimentati a diesel categoria N (commerciali): EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0.

Inoltre, in base all’ordinanza n. 77 del 04 ottobre 2022, con il rientro al livello di allerta 0 - verde, sempre a partire da SABATO 25 febbraio 2023, vengono ristabilite le seguenti condizioni di esercizio degli impianti termici come segue:

•       l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe emissiva inferiore a  3 stelle in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
•          la temperatura a massimi 19°C  (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al
       D.P.R. 412/93, con le sigle:
E.1 - residenza e assimilabili;
E.2 - uffici e assimilabili;
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili;
E.6 - attività sportive;
•           la temperatura a massimi  17° C (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R.
       412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dall’obbligo di abbassamento della temperatura:
-    strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici;
-    strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità;
-    asili nido, scuole dell’infanzia;
-    altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale.

Rimangono confermate tutte le altre azioni e misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico previste dalle ordinanze n. 76 e 77 del 4 ottobre 2022 consultabili sul sito internet.

 

 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 30 Marzo 2023