Convivenza di fatto

Data di pubblicazione:
18 Maggio 2021
Convivenza di fatto

Convivenza di fatto

(Riferimento Legge n. 76/2016 commi 36-65 dell'art. 1)
Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Requisiti:
•    maggiore età;
•    essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
•    residenza nel Comune di Alfonsine:
•    coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
•    insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
•    insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.
Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Diritti dei conviventi
In base alla nuova legge:
•    i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
•    in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
•    ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
•    i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
•    nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
•    i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell'attività di impresa (art. 1, comma 46);
•    il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48);
•    il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell'altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49);
•    la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
•    in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).
Per diventare conviventi di fatto
Gli interessati devono presentare all’Ufficiale d’Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione all’Ufficiale d’Anagrafe può essere resa:
•    al momento del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
•    al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
•    successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.
Modalità della presentazione della domanda
Gli interessati possono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il facsimile disponibile su questa pagina.
In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
•    dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
•    dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.
Certificazione
La certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
Accertamento dei requisiti
L'Ufficio Demografico provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata  trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, qualora  l'Ufficio Demografico non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto di convivenza si risolve per:
•    accordo delle parti;
•    recesso unilaterale;
•    matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
•    morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.
Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
•    matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
•    decesso di un convivente;
•    cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
•    cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 04 Aprile 2024